(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 4 del 10 febbraio 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'art. 1 della L.R. 17 maggio 1985, n. 49, e' cosi' modificato: "I fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93, e quelli comunque disponibili e da erogare alle Comunita' Montane, sono ripartiti dalla Giunta Regionale in base ai seguenti coefficienti: 1 - 40% in parti uguali; 2 - 25% in base alla superficie dei rispettivi territori classificati montani; 3 - 25% in base all'indice di spopolamento delle zone montane desunto dai dati ufficiali riferiti agli ultimi due censimenti della popolazione. Il nuovo indice verra' calcolato a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei dati relativi all'ultimo censimento; 4 - 10% in base alla popolazione residente in zona classificata montana". La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno succesivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 16 gennaio 1992 SALINI